Tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso l’Italia ha conosciuto un significativo incremento della popolazione straniera unitamente ad un aumento dei migranti come utenti dei servizi pubblici. In questo contesto nasce e si sviluppa il bisogno di comprendere e valorizzare le peculiarità della nuova società multiculturale cui seguono i primi interventi di mediazione: la figura del mediatore interculturale diventa essenziale per creare un “ponte” tra differenti comunità che si trovano a vivere nelle stesse circostanze culturali, politiche ed economiche.
Attualmente, oltre a rappresentare un elemento chiave nel settore pubblico, il mediatore culturale svolge funzioni fondamentali per tutte le organizzazioni presenti sul territorio italiano che si occupano delle emergenze (Croce Rossa, Protezione Civile, Caritas) e per le realtà che gestiscono l’accoglienza dei migranti. Tuttavia, le caratteristiche di questa figura professionale e il percorso formativo da intraprendere per ricoprirne il ruolo non sono ben definiti all’interno del quadro normativo nazionale. Esistono infatti leggi che menzionano solo frammentariamente i tratti essenziali del mediatore e dalle quali sono deducibili i suoi incarichi.
Tale frammentazione rispecchia il fatto che l’Italia, fin dalla sua nascita come stato unitario, aveva conosciuto soprattutto il fenomeno dell’emigrazione massiccia, ed è solo nel 1974 che, per la prima volta nella storia, il saldo tra partenze (emigrazione) e arrivi (immigrazione) si chiude in parità. Negli anni successivi il numero dei migranti che scelgono il nostro paese come punto di arrivo in Europa aumenta rendendo necessaria l’ideazione di politiche adeguate e nasce l’idea che la mediazione culturale sia un elemento essenziale per la costruzione di efficaci policy di inclusione riguardanti il sociale, la sanità, il mondo del lavoro, il sistema educativo, il capo della giustizia, dell’accoglienza e dell’ amministrazione. La mediazione si afferma quindi come comune denominatore di molti interventi politici volti all’integrazione e come strumento pensato per facilitare l’accesso ai servizi oppure l’inserimento sociale per i migranti.
Quadro normativo
- La figura professionale del mediatore esiste nella sezione che regola i processi di integrazione dei migranti del nostro ordinamento, la legge n. 40 del 1998, la cosiddetta Turco-Napolitano, che afferma: “le istituzioni possono avvalersi di mediatori qualificati con permesso di soggiorno non inferiore a due anni”.
- Nel campo dell’istruzione poi il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, garantisce ai migranti il diritto allo studio e stabilisce l’uso “dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell’inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l’ausilio di mediatori culturali qualificati”.
- Sul Decreto del Presidente della Repubblica n.394 dell’anno successivo, recante norme di attuazione, si legge: “Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l’ente locale, l’istituzione scolastica si avvale dell’opera di mediatori culturali qualificati.” E ancora, sono presenti riferimenti relativi alla mediazione culturale di stampo formativo nella circolare ministeriale n. 205 del 26 luglio 1990 “La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione interculturale”, pensata per rispondere alle necessità degli alunni stranieri e delle loro famiglie e per individuare strategie operative comuni in collaborazione con le agenzie educative presenti sul territorio per realizzare un’integrazione costruttiva.
- Nel settore normativo sanitario la Legge n. 7 del 2006 art. 7 contiene le linee guida rivolte alle figure professionali sanitarie e a tutti coloro che svolgono la loro attività lavorativa a contatto con migranti provenienti da paesi dove sono effettuate le pratiche di mutilazione genitale femminile per realizzare opere di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine che sono già state sottoposte a tali pratiche.
In mancanza di una normativa nazionale omogenea le Regioni italiane e gli Enti locali hanno spesso organizzato iniziative volte a circoscrivere il ruolo professionale e il curriculum formativo del mediatore ispirandosi ai punti definiti dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel) che, nel documento finale del 2000, ha proposto degli standard sia per il percorso formativo che per l’attività lavorativa del mediatore, orientando molteplici deliberazioni ufficiali in merito. In più, lo stesso Consiglio ribadisce, in linea con gli elementi presenti nelle norme nazionali, che “la mediazione culturale è una dimensione di tutte le politiche di integrazione, dall’accesso ai servizi, all’inserimento lavorativo, alla promozione d’impresa, in particolare cooperativa e alle prestazioni sociali ed è quindi da valorizzare nei diversi contesti”.
La figura del mediatore è quindi contemplata in tutti i contesti che hanno normative relative alla gestione dei fenomeni migratori. Esistono infatti leggi regionali, protocolli di intesa e linee guida che trattando dell’immigrazione si riferiscono a vario titolo alla figura del mediatore. Tuttavia solo alcune Regioni definiscono la figura con una delibera in cui vengono specificati il ruolo, la formazione, la professionalità, le competenze, le modalità e gli ambiti di intervento. La regione italiana che per prima traccia in modo chiaro il profilo professionale del mediatore è la Toscana nel 1997, seguita tra il 2000 e il 2006 dall’ Abruzzo, dalla Campania, dall’Emilia Romagna, dal Friuli Venezia Giulia, dal Lazio, dalla Liguria, dal Piemonte, dalla Provincia Autonoma di Bolzano e dalla Valle d’Aosta.
Per quanto riguarda l’istruzione dei mediatori le Regioni si sono mosse attivando corsi di formazione basati sulle specifiche esigenze territoriali. Tuttavia i percorsi formativi sono accomunati da una definizione molto simile delle caratteristiche che contraddistinguono il professionista e le sue abilità: si tratta di un operatore che funge da cerniera tra i migranti e il contesto territoriale e sociale in cui vivono; le sue competenze fondamentali sono l’analisi dei bisogni e delle risorse dell’utente e l’analisi del contesto di intervento.
Egli attiva:
- iniziative di intermediazione linguistica
- facilitazione delle interazioni che intercorrono tra gli attori protagonisti dell’intervento (immigrati/operatori/servizi/istituzioni)
- realizza percorsi individuali di sostegno per i migranti
Il mediatore ha quindi la responsabilità di progettare per il nuovo arrivato strumenti di integrazione culturale che valorizzino le sue risorse rendendole spendibili all’interno del nuovo contesto di vita.
Ambiti di intervento
Il ruolo del mediatore culturale in Italia non è dunque definito in modo univoco, ma assume le proprietà ritenute di volta in volta più adeguate al contesto di intervento: può operare all’interno di molteplici realtà organizzative e a contatto con un’utenza molto diversificata.
Ad esempio, la presenza del mediatore culturale è essenziale in ogni ordine e grado di scuola dove si trovano studenti stranieri appena arrivati oppure o di seconda generazione ed è riscontrabile all’interno degli ospedali, nei consultori e nei servizi sociosanitari, realtà in cui può avere la responsabilità di identificare i casi di tratta e, contestualmente, le situazioni di sfruttamento della prostituzione e di riduzione in schiavitù.
Nel campo della giustizia il suo impiego è rilevante in tutte le circostanze in cui i soggetti devono essere informati dei propri diritti e dei propri doveri. In particolare, apporta un efficace contributo all’interno degli istituti penitenziari, dove comunica ai detenuti le regole della struttura e i programmi di riabilitazione che li riguardano. Interviene, inoltre, per risolvere gli eventuali conflitti fra detenuti immigrati e personale carcerario e fra i reclusi di etnie, culture e religioni differenti. Infine, nel mondo dell’accoglienza i mediatori si impegnano a rendere fruibili i servizi messi a disposizione dai centri, informano gli ospiti sulle regole della struttura ospitante e sui loro diritti e li accompagnano all’esterno quando è necessario. In queste realtà ai mediatori è richiesta una professionalità di altissimo livello, nonché un alto livello e di resistenza psico-fisica.
Conclusioni
Alla luce della molteplice valenza della figura del mediatore e della sua utilità nei più disparati ambiti organizzativi, sarebbe auspicabile che le istituzioni prendessero coscienza dell’importanza di una simile risorsa e che si impegnassero a tracciarne il profilo senza irrigidirlo e a investire risorse per promuovere le attività di mediazione, strumento fondamentale per comprendere e valorizzare la multietnicità e la multiculturalità della società italiana odierna.
Autrice: dott.ssa Angela Mauro – email: angymauro15@gmail.com
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