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La Norma Uni sulla Mediazione familiare

Cos'è La Norma Nazionale UNI 11644, approvata il 30 agosto del 2016 dalla commissione tecnica Attività professionali non regolamentate, si prefigge lo scopo di definire in modo adeguato ed univoco i riferimenti della figura professionale di mediatore familiare, stabilendone altresì una



omogeneizzazione dei programmi di formazione promossi da enti pubblici e privati, al fine di garantire un livello qualitativo di formazione e garanzia dell'utenza nell'incontrare mediatori dotati di adeguata professionalità e dei professionisti stessi. Definisce inoltre i requisiti relativi all’attività professionale del mediatore familiare in termini di conoscenza, abilità e competenza, in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF - European Qualifications Framework). Tali requisiti sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento. La norma definisce in primis il raggio d’azione del professionista, descrivendone l’attività e dettato in seguito i criteri per la formazione dello stesso.

Definizione attività mediatore Dalla normativa si deduce che il mediatore è sollecitato dalle parti per la gestione autodeterminata dei conflitti genitoriali e la riorganizzazione delle relazioni familiare, adoperandosi nella garanzia del segreto professionale ed in autonomia dal procedimento giudiziario affinché le parti raggiungano personalmente, rispetto ai bisogni ed interessi da loro stessi definiti, su un piano di parità, in un ambiente neutrale, un accordo direttamente e responsabilmente negoziato, con particolare attenzione ai figli, ove presenti. In particolare il mediatore, nello svolgere la sua attività professionale, ha il compito di:

  1. promuovere nei mediandi la ricerca di modalità adeguate ad affrontare l’evento separativo, con particolare riferimento ai figli

  2. considerare l’eventuale necessità di orientare i mediandi verso altri professionisti con competenze specifiche; facilitare i mediandi nella costruzione di accordi da loro stessi direttamente negoziati

  3. utilizzare procedure appropriate per l’eventuale stesura di accordi raggiunti in mediazione familiare


Formazione La formazione del mediatore familiare può avvenire in ambito formale, non formale e informale. È richiesta la soddisfazione dei seguenti requisiti minimi per l’accesso alla formazione e per l’aggiornamento continuo. Tra i requisiti minimi si riscontrano:

  1.  Per l’apprendimento formale: laurea triennale in area umanistica, sociale o sanitaria con esclusivo riferimento a percorsi formativi caratterizzati da specifiche conoscenze teoriche o metodologiche coerenti con le competenze trasversali e specifiche oggetto di studio e approfondimento nel percorso di formazione della mediazione familiare, tenuto conto della necessaria armonizzazione con quanto previsto dalle norme comunitarie e interne in materia di istruzione e processo produttivo

  2. Per l’apprendimento non formale e informale: in alternativa alla soddisfazione del requisito a. adeguata e documentata esperienza professionale almeno quinquennale nelle aree sociali, educative, psicologiche e sanitarie e tutte quelle esperienze professionali di gestione della conflittualità nell’area della famiglia, coppia e relazioni sociali; le esperienze professionali devono essere comprovate da un curriculum vitae corredato da evidenze documentate che comprovano le attività lavorative e formative che il candidato dichiara

  3. Superamento delle analisi e verifica delle evidenze documentate di cui ai punti 1 e 2

  4. Superamento del colloquio valutativo di ammissione. Tra i requisiti minimi per il percorso formativo di mediatore familiare, attivato da università, associazioni di professionisti, centri o istituti di formazione, è richiesto un percorso formativo minimo di 320 ore, di cui almeno 240 di formazione e 80 di pratica guidata e supervisione, in un biennio, con 180 ore di presenza del candidato. Proprio sulla base di questa normativa, entrata in vigore nel 2018, il percorso formativo dei mediatori familiari ha finalmente una traccia da seguire: la sua funzione regolamentare, soprattutto in un panorama di vuoto legislativo, è fondamentale. In questo modo, i corsi non aderenti agli standard richiesti (si citano corsi online a basso costo che rilasciavano un attestato di formazione non del tutto veritiero) non saranno presi in considerazione al fine del riconoscimento della professionalità del mediatore. Un certo grado di scrematura è già fatto da associazioni di mediazione familiare che richiedono all’iscrizione l’aver seguito corsi di formazioni riconosciuti dall’associazione stessa o simili. Tratto da MEDIAZIONE FAMILIARE - La normativa in materia di Chiara Listo Resta aggiornato: iscriviti alla nostra newsletter © Istituto HFC - È vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti dell'articolo su pagine web, pubblicazioni e riviste cartacee e digitali, Cd-Rom ed altri prodotti editoriali, senza la preventiva autorizzazione di Istituto HFC

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